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Sez. 1 - , Sentenza n. 601 del 12/01/2017 (Rv. 643028 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Requisito dell'indebitamento ex art. 1, comma 2, lett. c), l.fall. - Verifica - Esame delle scritture contabili - Priorità - Sussistenza di debiti ulteriori - Inclusione - Contestazione degli stessi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643028-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE

Nel verificare la sussistenza del requisito della fallibilità posto dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., è prioritario il dato ricavabile dalle scritture contabili; tuttavia, devono tenersi in considerazione pure altri elementi (nella specie, il fondo rischi ed oneri a copertura di debiti litigiosi "certi" o "probabili") dai quali risulti l'esistenza di debiti ulteriori, anche qualora essi siano in parte contestati, essendo comunque rilevanti quale dato dimensionale dell'impresa; la contestazione, infatti, non ne impedisce l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull'apertura della procedura concorsuale, anche se la relativa pronuncia non pregiudica l'esito della controversia volta all'accertamento di quel debito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)