Sez. 3, Sentenza n. 224 del 28/01/1972 (Rv. 356022 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - MODALITA - RICHIAMO ALLE DIFESE DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - MODALITA - RICHIAMO ALLE DIFESE DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*
Per assolvere al precetto di cui all'art 342 cod proc civ, in ordine al requisito di specificata dei motivi d'appello, non e sufficiente una doglianza che consista nella mera indicazione della parte della decisione impugnata, essendo invece necessaria - al fine di identificare i limiti del riesame della controversia richiesto al giudice di secondo grado - la indicazione, insieme con la suddetta parte di pronuncia, anche delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per le quali essa si ritiene errata in fatto o in diritto. Al suindicato fine non e quindi idoneo un semplice richiamo a tutte le ragioni ed eccezioni svolte in primo grado. (V 3550'69, mass n 343734; 2394'68, mass n 341858).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)