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Sez. 3, Sentenza n. 224 del 28/01/1972 (Rv. 356022 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - MODALITA - RICHIAMO ALLE DIFESE DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356022-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - MODALITA - RICHIAMO ALLE DIFESE DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*

Per assolvere al precetto di cui all'art 342 cod proc civ, in ordine al requisito di specificata dei motivi d'appello, non e sufficiente una doglianza che consista nella mera indicazione della parte della decisione impugnata, essendo invece necessaria - al fine di identificare i limiti del riesame della controversia richiesto al giudice di secondo grado - la indicazione, insieme con la suddetta parte di pronuncia, anche delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per le quali essa si ritiene errata in fatto o in diritto. Al suindicato fine non e quindi idoneo un semplice richiamo a tutte le ragioni ed eccezioni svolte in primo grado. (V 3550'69, mass n 343734; 2394'68, mass n 341858).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)