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Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Testo in vigore al

Art. 54

1.

Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.

Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è tuttavia il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.

2. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite:

  1. a) attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini;

  2. b) perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.

§ 5. Prestazione di servizi di ristorazione e di catering

Art. 55

Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.

§ 6. Noleggio di mezzi di trasporto

Art. 56

1. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto è il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.

2.

Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.

Tuttavia, il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio di un’imbarcazione da diporto a una persona che non è soggetto passivo, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, è il luogo in cui l’imbarcazione da diporto è effettivamente messa a disposizione del destinatario, qualora tale servizio sia effettivamente reso dal prestatore a partire dalla sede della sua attività economica o di una stabile organizzazione situata in detto luogo.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per «noleggio a breve termine» si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.

§ 7. Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno

Art. 57

1. Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering che sono materialmente prestati a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità è il luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

2.

Ai fini del paragrafo 1 si considera «parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità» la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.

«Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.

«Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri» è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.

Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.

§ 8. Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

Art. 58

1.

Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale:

  1. a) servizi di telecomunicazione;

  2. b) servizi di teleradiodiffusione;

  3. c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II.

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.

2.

3.

4.

5.

6.

  1. a)

  2. b)

§ 9. Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità

Art. 59

Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, avente l’indirizzo permanente o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui detta persona è stabilita, ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente:

  1. a) cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;

  2. b) prestazioni pubblicitarie;

  3. c) prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d’informazioni;

  4. d) obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall’esercitare un’attività professionale o un diritto di cui al presente articolo;

  5. e) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti;

  6. f) messa a disposizione di personale;

  7. g) locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto;

  8. h) la fornitura di accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o a una rete connessa a un siffatto sistema, al sistema dell'energia elettrica o alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, o la trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;

  9. i) servizi di telecomunicazione;

  10. j) servizi di teleradiodiffusione;

  11. k) servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II.

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio prestato per via elettronica.

1.

2.

§ 10. Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione

Art. 59 bis

Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44 e 45, all’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, nonché agli articoli 56, 58 e 59:

  1. a) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato all’interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori della Comunità qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori della Comunità;

  2. b) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all’interno del loro territorio qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione abbiano luogo all’interno del loro territorio.

Capo 3 bis. Soglia per i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni di cui all'articolo 33, lettera a), e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 58

Art. 59 quater

1. L'articolo 33, lettera a), e l'articolo 58 non si applicano se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) il fornitore/prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro;

  2. b) i servizi sono prestati a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a), oppure i beni sono spediti o trasportati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a); e

  3. c) il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni di cui alla lettera b) non supera, nell’anno civile corrente, 10000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell’anno civile precedente.

2. Se nel corso di un anno civile è superata la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), l'articolo 33, lettera a), e l'articolo 58 si applicano a decorrere da tale data.

3. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto o in cui sono stabiliti i soggetti passivi che prestano i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e i servizi forniti per via elettronica concede ai soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, il diritto di optare affinché il luogo delle cessioni o delle prestazioni sia determinato conformemente all'articolo 33, lettera a), e all'articolo 58, opzione che, comunque, ha la durata di due anni civili.

4. Gli Stati membri adottano le misure opportune per monitorare il rispetto da parte del soggetto passivo delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

5. 5. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2455.

Capo 4. Luogo delle importazioni di beni

Art. 60

L'importazione di beni è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità.

Art. 61

In deroga all'articolo 60, se un bene che non è in libera pratica è vincolato, al momento della sua entrata nella Comunità, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all'articolo 156 o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad un regime di transito esterno, l'importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene è svincolato da tali regimi o situazioni.

Analogamente, se un bene che è in libera pratica è vincolato al momento della sua entrata nella Comunità ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 276 e 277, l'importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene è svincolato da tali regimi o situazioni.

Titolo VI. Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 62

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1) «fatto generatore dell'imposta» il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta;

  2. 2) «esigibilità dell'imposta» il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito.

Capo 2. Cessioni di beni e prestazioni di servizi

Art. 63

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Art. 64

1. Se comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, le cessioni di beni diverse da quelle aventi per oggetto la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti.

2.

Le cessioni continuative di beni su un periodo superiore ad un mese di calendario, spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni inizia e ceduti in esenzione IVA o trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, conformemente alle condizioni fissate all'articolo 138, si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che non si ponga fine alla cessione.

Le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'articolo 196, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.

Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo e al secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo si considerino effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.

Art. 65

In caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato.

Art. 66

In deroga agli articoli 63, 64 e 65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti:

  1. a) non oltre il momento dell'emissione della fattura;

  2. b) non oltre il momento dell'incasso del prezzo;

  3. c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un termine determinato non posteriore alla data di scadenza del termine di emissione delle fatture imposto dagli Stati membri a norma dell'articolo 222, secondo comma o, qualora lo Stato membro non abbia imposto tale data di scadenza, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.

La deroga di cui al primo comma non si applica, tuttavia, alle prestazioni di servizi per i quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'articolo 196 né alle cessioni o ai trasferimenti di beni di cui all'articolo 67.

Art. 66 bis

In deroga agli articoli 63, 64 e 65, il fatto generatore della cessione di beni da parte di un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni conformemente all'articolo 14 bis, nonché della cessione di beni a detto soggetto passivo, si verifica e l'IVA diventa esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato.

Art. 67

Quando, alle condizioni di cui all'articolo 138, i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione IVA oppure quando i beni sono trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all'articolo 222, primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale termine.

L'articolo 64, paragrafo 1 e paragrafo 2, terzo comma e l'articolo 65 non si applicano alle cessioni e ai trasferimenti di beni di cui al primo comma.

1.

2.

Capo 3. Acquisti intracomunitari di beni

Art. 68

Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento dell'effettuazione dell'acquisto intracomunitario di beni.

L'acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel momento in cui è considerata effettuata la cessione di beni analoghi nel territorio dello Stato membro.

Art. 69

Nei casi di acquisti intracomunitari di beni, l'IVA diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all'articolo 222, primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale data.

Capo 4. Importazioni di beni

Art. 70

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l'importazione di beni.