Sez. 5, Sentenza n. 22657 del 24/10/2014 (Rv. 632763 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Appello collettivamente proposto contro sentenze diverse - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In sede di contenzioso tributario, ove esistano elementi di consistente connessione, che, benché solo oggettiva, riflettano lo stretto collegamento esistente tra le pretese impositive, è ammissibile l'impugnativa collettiva e cumulativa (proposta da più soggetti ed avverso diverse sentenze), trovando applicazione anche in appello la disciplina del litisconsorzio facoltativo, in virtù del combinato disposto degli artt. 103 e 359 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 1, comma 2, e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)