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Sez. 5, Sentenza n. 744 del 15/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115638 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO -INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - COSTITUISCE NULLITA RELATIVA.*
Stato
decisa il 1970-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115638-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO -INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - COSTITUISCE NULLITA RELATIVA.*

La sanzione di nullita che l'art 441 cod proc pen commina per il caso in cui non si procede nel dibattimento ad interrogare l'imputato presente non puo essere compresa tra quelle indicate dall'art 185 n 3 dello stesso codice, perche non ha riferimento all'intervento o alla difesa dell'imputato. La stessa deve essere considerata come soggetta a sanatoria ai sensi dell'art 187, comma terzo, ipotesi seconda, cod proc pen. il silenzio dell'imputato e del suo difensore sulla omissione sta a significare acquiescenza alla stessa ed accettazione dei suoi effetti. (Conf 113716, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)