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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 87 del 1995

Decisione
decisa il 1995-03-08, depositata il 1995-03-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:87
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21951

  • Pensioni
  • Pensioni di riversibilità
  • Diritto del coniuge divorziato superstite
  • Condizione
  • Titolarità di assegno di divorzio
  • Possibilità di ritenerla assolta solo se l'assegno sia stato attribuito giudizialmente e non invece se sia stato attribuito convenzionalmente
  • Asserita irragionevolezza
  • Esclusione
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Non è irragionevole che, per quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970, e successive modifiche, la condizione della titolarità dell'assegno di divorzio, agli effetti del diritto del coniuge divorziato superstite alla pensione di riversibilità, possa ritenersi assolta solo se l'assegno sia stato attribuito giudizialmente, ai sensi dell'art. 5, e non, invece, se sia stato attribuito convenzionalmente. L'elemento della titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non è infatti surrogabile da una convenzione privata, perché solo il giudice, e non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano (nella specie nei rapporti con l'INPS, terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi) la prosecuzione, nella forma della pensione di riversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno. Un diritto per il cui esercizio la legge predispone lo strumento del processo - quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe condizioni, di ottenere l'assegno di divorzio - ammette l'alternativa dell'attuazione mediante un atto di autonomia privata solo con efficacia circoscritta ai rapporti tra le parti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - Sulla legittimità della condizione, agli effetti del riconoscimento del diritto del coniuge divorziato superstite, della titolarità dell'assegno, v. S. n. 777/1988. red.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato dall'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 436 (Norme integrative della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), e dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Nata Ida Angela e l'I.N.P.S. iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.; Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'avv. Carlo De Angelis per l'I.N.P.S.;

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel corso di un giudizio promosso da Ida Angela Nata contro l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di riversibilità in seguito alla morte del marito divorziato, la Corte di appello di Torino, con ordinanza del 25 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di riversibilità alla titolarità di assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5, e non anche alla titolarità di assegno attribuito convenzionalmente". La norma denunziata è ritenuta contrastante col principio di ragionevolezza perché esclude, senza giustificato motivo, il riconoscimento del beneficio nell'ipotesi in cui la prestazione dell'assegno sia stata pattuita convenzionalmente fra le parti prima della sentenza di divorzio.
punto 2
Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata alla stregua della valutazione della nuova disciplina dell'art. 9 della legge sul divorzio, come novellato dalla legge del 1987, espressa dalla sentenza n. 777/1988. In una memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica l'I.N.P.S. osserva che la questione è mal posta, perché presuppone l'equiparabilità tra sentenza e convenzione, mentre solo la prima, non la seconda, può fare stato nei confronti dell'Istituto, che è terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi.

Considerato in diritto

punto 1
La Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di riversibilità alla titolarità di assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5, e non anche alla titolarità di assegno attribuito convenzionalmente".
punto 2
La questione non è fondata. Secondo l'art. 9 della legge sul divorzio, nel nuovo testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il diritto dell'ex coniuge superstite alla pensione di riversibilità non è la continuazione, mutato debitore, del diritto all'assegno di divorzio precedentemente percepito dal coniuge defunto, ma è un diritto nuovo di natura previdenziale, collegato a una fattispecie legale i cui elementi (titolarità di pensione diretta da parte del coniuge defunto in virtù di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio, titolarità da parte del coniuge superstite di assegno divorzile disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5) non richiedono alcuna valutazione da parte del giudice. In tale fattispecie l'elemento della titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non è surrogabile da una convenzione privata, perché solo il giudice, non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano, nei rapporti con l'I.N.P.S., la prosecuzione, nella forma della pensione di riversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno (cfr. sentenza n. 777/1988). Un diritto per il cui esercizio la legge predispone lo strumento del processo - quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe condizioni, di ottenere l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5 della legge n. 898 - ammette l'alternativa dell'attuazione mediante un atto di autonomia privata solo con efficacia circoscritta ai rapporti tra le parti, mentre nessuna rilevanza la convenzione privata può avere nei confronti dell'I.N.P.S. (terzo) ai fini dell'integrazione della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di riversibilità prevista dall'art. 9.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze