Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1136 del 18/01/2017 (Rv. 643317 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Presupposti - Esercizio di attività professionale - Autonoma organizzazione - Collaborazione di altro professionista senza rapporto di associazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in materia di collaborazione del coniuge anch'egli professionista.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, il presupposto dell'"autonoma organizzazione", richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, ricorre quando il professionista responsabile dell'organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)