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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 497 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-25, depositata il 1987-12-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:497
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3721

  • Circolazione stradale
  • Sequestro del veicolo
  • Obbligatorietà- manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La "ratio decidendi" di precedente pronuncia che, con riguardo al sequestro penale (di cose pertinenti al reato), ne ha escluso la assimilabilità ad una sanzione o ad una misura anticipatrice della pronuncia sulla imputazione, ancorché se ne preveda la obbligatorietà, è estensibile al sequestro obbligatorio di autoveicolo, disposto dall'autorità giudiziaria e, in caso di flagranza, da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - dell'art. 80-bis, comma secondo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 L. 24 novembre 1981, n. 689). - cfr. S. n. 48/1970.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1982 dal Pretore di Padova, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza del 20 novembre 1982, ha denunciato, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 80- bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui statuisce l'obbligatorietà del sequestro del veicolo da parte dell'autorità giudiziaria e, in caso di flagranza, da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria"; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che la Corte, con la sentenza n. 48 del 1970, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 ("Repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario"), nella parte in cui dispone che l'autorità giudiziaria, in base alla denuncia del capo del laboratorio o del servizio che ha proceduto all'analisi del campione, "deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi" - dopo aver precisato che il sequestro penale svolge, in generale, "una funzione strumentale rispetto al processo ed ai provvedimenti definitivi demandati alla competenza del giudice" e che, quindi, "esso non può mai essere assimilato ad una sanzione" - ha escluso che rispetto a tale misura cautelare possa essere utilmente richiamato l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, con la conseguenza che, come deve negarsi "che il giudice, allorché dispone ai sensi dell'art. 337 c.p.p. il sequestro di cose pertinenti al reato, anticipi in qualche modo la pronuncia sull'imputazione", così deve negarsi che l'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, "col rendere obbligatorio il sequestro, presupponga una non consentita presunzione di colpevolezza del denunciato"; e che l'identica ratio decidendi può essere utilizzata anche con riferimento alla censura proposta dal giudice a quo, il quale, pur menzionando la sentenza n. 48 del 1970, non adduce alcun nuovo argomento che possa indurre la Corte a riesaminare la decisione precedente;
punto 3
Visti gli artt, 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Padova con ordinanza del 20 novembre 1982. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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