Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Testo in vigore al
Art. 33 Rendiconto
1. La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attivita'.
2. Puo' essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 34 Revoca del Presidente della Giunta regionale della Giunta regionale o di assessori
1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o piu' assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.
2. Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione e' rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purche' sia presente almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.
Art. 35 Sospensione del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di assessori
1. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della liberta' personale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura.
Capo IV. Esercizio finanziario bilancio e conti
Art. 36 Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre.
Art. 37 Bilancio preventivo
1. Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31 agosto.
2. L'approvazione da parte del Consiglio regionale deve aver luogo entro il 30 novembre.
Art. 38 Conto consuntivo
1. Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
Titolo IV. Rapporti tra Regione, Provincia, Comune ed altri enti locali
Art. 39 Delega delle funzioni amministrative
1. La delega delle funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali a norma dell'art. 118 della Costituzione e' data con legge della Regione la quale stabilisce le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti finanziari.
2. La Giunta regionale puo' impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.
3. La delega puo' essere revocata per legge della Regione, sentiti gli enti o l'ente interessato.
Titolo V. Commissario del Governo e controlli
Capo I. Commissario del governo
Art. 40
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131
Capo II. Controlli sull'amministrazione regionale
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 1993, N. 40 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 1993, N. 479
Art. 42
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 1993, N. 40 COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 1993, N. 479
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131
Art. 45 Esecutivita' delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito
1. Le deliberazioni degli organi regionali, . . ., divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita'.
2. L'esecutivita' e' sospesa se nel termine di cui al primo comma la Commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.
3. Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati.
4. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 1993, N. 40 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 1993, N. 479
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 1993, N. 40 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 1993, N. 479
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 1993, N. 40 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 1993, N. 479
Art. 49 Deliberazioni di urgenza
1. Le deliberazioni degli organi regionali, . . ., possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tale senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.
2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla Commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 45.
Art. 50 Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale
1. Quando la Giunta regionale o il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo puo' invitare il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione.
2. L'invito e' fatto dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. Su richiesta del Commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito.
Art. 51 Scioglimento del Consiglio regionale
1. Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione, e' proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 52 Commissione parlamentare per le questioni regionali
1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, e' composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalita'. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.
2. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. La Commissione puo' svolgere attivita' conoscitiva e puo' altresi' procedere, secondo modalita' definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonche' di rappresentanti dei singoli enti territoriali.
4. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.
Art. 53 Amministrazione straordinaria della Regione
1. La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'art. 126, ultimo comma, della Costituzione.
2. A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, e' attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennita' nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'art. 29.