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Sez. 1 - , Ordinanza n. 29471 del 15/11/2018 (Rv. 651483 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Pretese dell’appaltatore nei confronti dell’ente appaltante – Disciplina – Pretese per revisione prezzi – Disciplina propria – Riserva da proporre prima della sottoscrizione del certificato di collaudo – Necessità.
Stato
decisa il 2018-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651483-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE

Nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'onere dell'appaltatore d'inserire le proprie pretese, nei confronti dell'Amministrazione o dell'ente appaltante, nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo ex artt. 91 e 107 del r.d. n. 350 del 1895, riguarda le istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguende (come appunto risultanti al momento conclusivo del collaudo), ma non le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali è comunque sufficiente che la relativa domanda sia presentata prima della firma del certificato di collaudo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 91, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 107, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)