Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 69 Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi
1. L'autorita' marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorita' che possano utilmente intervenire.
2. Quando l'autorita' marittima non puo' tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale.
Art. 70 Impiego di navi per il soccorso
1. Ai fini dell'articolo precedente, l'autorita' marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.
2. Le indennita' e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.
Art. 71 Divieto di getto di materiali
1. Nei porti e' vietato gettare materiali di qualsiasi specie.
2. Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali e' esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessita' del traffico e della pesca.
Art. 72 Rimozione di materiali sommersi
1. Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata rimozione.
2. Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorita' marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento puo' provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.
3. L'interessato e' tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.
Art. 73 Rimozione di navi e di aeromobili sommersi
1. Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in localita' del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorita' marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione.
2. Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non e' sufficiente a coprire le spese, il proprietario e' tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.
3. Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
4. Nei casi d'urgenza l'autorita' puo' senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il proprietario e' tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.
Art. 74 Guardiani di navi in disarmo
1. Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.
Art. 75 Danni alle opere e agli impianti portuali
1. In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entita' a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorita' provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo.
2. Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto puo' richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.
Art. 76 Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque
1. Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformita' delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.
2. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorita', per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi.
3. In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorita' predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.
Art. 77 Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua
1. Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonche' prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'interrimento dei fondali.
2. Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, e, se del caso, l'ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette.
3. In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l'autorita' predetta provvede di ufficio, a spese dell'interessato.
Art. 78 Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti
1. L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento.
Art. 79 Pesca nei porti
1. Nei porti e nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.
Art. 80 Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti
1. Nei porti e nelle localita' di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonche' l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.
Art. 81 Altre attribuzioni di polizia
1. Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.
Art. 82 Disordini nei porti e sulle navi
1. Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l'autorita' di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima.
2. Se l'autorita' di pubblica sicurezza non puo' tempestivamente intervenire, l'autorita' marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo ove sia necessario l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone immediato avviso all'autorita' di pubblica sicurezza, nonche', quando si tratti di nave straniera, all'autorita' consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
Art. 83 Divieto di transito e di sosta
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende.
Art. 84 Ingiunzione per rimborso di spese
1. Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'autorita' marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.
2. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorita' marittima puo' procedere agli atti esecutivi.
3. Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione.17
4. L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.
Art. 85 Attivita' amministrativa nei porti interni
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attivita' amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell'ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.
2. Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell'articolo 68, coloro i quali esercitano un'attivita' nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna.
3. Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o materiali in localita' dei laghi, dei fiumi e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell'autorita' preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione.
4. La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo e' fatta dal comandante del porto, a norma dell'articolo 74, quando occorra per esigenze di sicurezza.
5. L'autorita' di pubblica sicurezza informa quella preposta all'esercizio della navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possono turbare l'ordine pubblico nei porti o nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne.
6. Il divieto di transito o di sosta puo' essere stabilito dal ministro per le comunicazioni anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico.
Capo II. Del pilotaggio
Sezione I. Del pilotaggio marittimo
Art. 86 Istituzione del servizio di pilotaggio
1. Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e' istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.
2. La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e rappresentata dal capo pilota.
Art. 87 Pilotaggio obbligatorio
1. Nei luoghi dove ne e' riconosciuta l'opportunita', il pilotaggio puo' essere reso obbligatorio con decreto reale.
2. Nei luoghi dove il pilotaggio e' facoltativo, il direttore marittimo puo', per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.
3. Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio e' obbligatorio.
Art. 88 Vigilanza sulla corporazione dei piloti
1. La corporazione dei piloti e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' competente a norma del regolamento.
2. Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione e' provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.
Art. 89 Cauzione della corporazione dei piloti
1. La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali.