Sez. 4, Sentenza n. 10818 del 10/07/1989 Ud. (dep. 01/08/1989) Rv. 181924 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - CERTIFICAZIONE MEDICA - ORDINE DI PROCEDERE A CONTROLLO IN CARENZA DI RILIEVI - DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE DELLA VISITA FISCALE - ASSENZA DI FATTI NUOVI - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - CERTIFICAZIONE MEDICA - ORDINE DI PROCEDERE A CONTROLLO IN CARENZA DI RILIEVI - DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE DELLA VISITA FISCALE - ASSENZA DI FATTI NUOVI - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
In tema di dichiarazione di contumacia, il giudice del dibattimento se può, fornendone adeguata motivazione, disattendere una certificazione medica, non può, dopo avere disposto visita fiscale, senza nulla eccepire in ordine alla validità del documento e all'attendibilità del morbo denunciato siccome impeditivo della partecipazione al giudizio, dichiarare la contumacia dell'imputato, senza neppure seriamente tentare l'esecuzione del controllo medico, implicitamente revocando l'ordinanza che lo aveva disposto, nell'assenza di un qualche fatto sopraggiunto, che abbia fornito motivo giustificatorio per tale revoca. (fattispecie in cui, disposta visita fiscale, di fronte alla sconoscenza della reale attuale dimora dell'imputato - circostanza appurata solo nella tarda mattinata - il giudice del dibattimento dichiarò la contumacia del prevenuto, evidenziando che il dibattimento era stato rinviato altre volte e che riteneva addebitabile al giudicabile la inesecuzione della visita fiscale per tardiva comunicazione del luogo di attuale dimora). (V mass n 143596, seconda parte; (Conf mass n 179682, prima parte; (Conf mass n 164003, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)