Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021 (Rv. 663278 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE | Mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Ripartizione tra genitori - Parità delle quote - Esclusione - Proporzionalità - Necessità. FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE - In genere. FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - In genere.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE
In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)