diritto.io

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266

Testo in vigore al

Art. 24 Collocamento a disposizione

1. Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i viceprefetti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma del richiamato articolo 237.

2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.

3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.

Art. 25 Comando e collocamento fuori ruolo

1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione.

2. Al personale della carriera prefettizia possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche', entro il limite massimo di dieci unita', incarichi di direttore generale negli enti locali ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la durata dell'incarico il funzionario e' collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8, fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, il servizio prestato a norma dei commi 1 e 2 <8l>e'
equiparato a quello prestato in posizione funzionale analoga presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.
Ai medesimi fini, il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica presso altre amministrazioni e' equiparato a quello prestato presso i corrispondenti uffici dell'amministrazione dell'interno, fermi restando i suddetti requisiti minimi di servizio.

Capo II. Procedimento negoziale

Art. 26 Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29, comma 5.

3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.

4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 27 Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della progammazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

Art. 28 Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

  1. a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;

  2. b) l'orario di lavoro;

  3. c) il congedo ordinario e straordinario;

  4. d) la reperibilita';

  5. e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

  6. f) i permessi brevi per esigenze personali;

  7. g) le aspettative ed i permessi sindacali;

  8. h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilita' di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

Art. 29 Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.

Art. 30 Soluzione di questioni interpretative

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 29, comma 5, insorgono contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, possono formulare all'amministrazione dell'interno richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale e' data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

2. L'amministrazione dell'interno, nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame. L'esame non determina interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali il Ministro dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 32 Fondo di finanziamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, per il finanziamento della retribuzione accessoria e' istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalita' retributive destinate al personale della carriera prefettizia, diverse da quelle relative allo stipendio di base e alla applicazione dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.

2. Le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della carriera prefettizia sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilita' economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza.

Capo III. Disposizioni transitorie

Art. 33 Regime transitorio per l'accesso alla carriera

1. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, l'accesso alla carriera prefettizia, con riguardo ai titoli di studio richiesti, alle prove di esame ed alle modalita' di espletamento del concorso, resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 34 Inquadramenti nelle qualifiche

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, il personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato come segue:

  1. a) i prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella qualifica di prefetto;

  2. b) i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto;

  3. c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i consiglieri di prefettura nonche' i vice consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati, espletate le operazioni di scrutinio per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999, secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

3. Il personale di cui al comma 1, lettera c), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' maturata.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permane in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

5. La rideterminazione del trattamento economico corrisposto al personale della carriera prefettizia alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle qualifiche di provenienza, e' rimessa alla prima applicazione del procedimento negoziale ai sensi dell'articolo 39.

Art. 35 Ricognizione dei posti di funzione

1. Entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, l'amministrazione dell'interno procede alla ricognizione dei posti risultanti eventualmente vacanti rispetto alle previsioni del medesimo provvedimento. Il conferimento dei relativi incarichi e' disposto nei tre mesi successivi tenendo conto, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, delle disponibilita' manifestate dagli interessati.

Art. 36 Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera

1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto dall'articolo 7, comma 5, e' effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'articolo 34.2

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di valutazione annuale dei funzionari della carriera prefettizia, si applicano a decorrere dall'anno 2002 in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di valutazione comparativa, si applicano per la prima volta nell'anno 2002. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo, fatta salva la competenza della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 a formulare, sulla base dei criteri determinati dal consiglio di amministrazione, le proposte di attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria relativa agli scrutini successivi a quello per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999.

3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di viceprefetto alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ammesso il personale appartenente alla soppressa qualifica di viceprefetto ispettore aggiunto ovvero che ha maturato, alla stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo servizio nelle soppresse qualifiche della carriera prefettizia. Con le stesse modalita' si provvede al conferimento dei posti che risultano disponibili entro il 30 giugno 2001 a seguito dell'incremento di organico previsto dall'articolo 2, comma 3, avendo riguardo all'effettiva anzianita' di servizio maturata alla predetta data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite rispettivamente con decorrenza 1o luglio 2000 e 1o luglio 2001.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le disposizioni del presente decreto riferite al capo del dipartimento, al titolare dell'ufficio territoriale del governo ed al prefetto-commissario del governo, si intendono riferite, rispettivamente, al direttore generale o equiparato, al titolare della prefettura e al titolare della prefettura nelle sedi capoluogo di regione.

5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.10

6. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione consultiva di cui all'articolo 9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale interessato.

Art. 37 Copertura dell'incremento della dotazione organica dei viceprefetti

1. A seguito della rideterminazione della dotazione organica dei viceprefetti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, saranno resi indisponibili nella qualifica un numero di posti pari a quello dei dirigenti del ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, alla data di inizio della legislatura successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, risulteranno in servizio presso i commissariati del governo e, comunque, in misura non superiore a trentanove unita'. I posti resi indisponibili verranno annualmente ridotti in misura proporzionalmente corrispondente alla percentuale dei dirigenti che, nell'anno precedente, saranno cessati dal suddetto ruolo unico rispetto a quelli che vi risulteranno iscritti all'inizio dell'anno.

Art. 38 Soppressione delle posizioni soprannumerarie

1. Le posizioni soprannumerarie nelle diverse qualifiche del personale della carriera prefettizia esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e dell'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono soppresse e il relativo personale mantiene la posizione nel ruolo di provenienza ai fini del primo inquadramento nelle nuove qualifiche ai sensi dell'articolo 34.

Art. 39 Prima applicazione del procedimento negoziale

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in sede di prima applicazione del presente decreto, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina del personale prefettizio rispetto a quella del comparto dei ministeri, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 29, comma 5, riguarda il biennio 2000-2001 sia per gli aspetti economici che per quelli giuridici.

2. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua la delegazione sindacale ed avvia il procedimento negoziale.

Art. 40 Abrogazioni e disapplicazioni

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare:

  1. a) gli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 32 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente decreto;

  2. b) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale della carriera prefettizia, non si applicano:

  1. a) gli articoli 9, 10, 11, 12, 30, 31, 40 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

  2. b) gli articoli dal 4 al 12, commi primo, secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

  3. c) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19.

3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino