Sez. 3, Sentenza n. 3876 del 06/11/2015 Cc. (dep. 29/01/2016) Rv. 266082 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Omessa notifica del verbale di esecuzione - Nullità - Esclusione - Ragioni - Interesse dell'imputato a conoscere i beni oggetto di sequestro - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo per equivalente, la mancata notifica del verbale di esecuzione delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria, non è causa di nullità, non pregiudicando l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'interessato, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che è comunque da escludere la sussistenza di un interesse dell'indagato ad una conoscenza dei beni aggrediti dal provvedimento ablativo, atteso che l'individuazione degli stessi rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite di dover preferire il denaro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Proc. Civ. art. 517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)