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Sez. 3 - , Sentenza n. 27892 del 03/10/2023 (Rv. 669111 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Sinistro stradale - Credito risarcitorio - Cedibilità - Struttura consortile del cessionario - Ammissibilità - Legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto - Sussistenza - Fondamento. OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669111-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE

La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.

Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 149 bis, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)