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Sez. 1, Sentenza n. 5947 del 29/11/1985 (Rv. 443107 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL TERZO DANNEGGIATO - DEBITO PECUNIARIO DI VALUTA - DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEL DANNEGGIATO MEDESIMO - INTERESSI MORATORI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - OBBLIGO AGGIUNTIVO DELL'ASSICURATORE - LIMITI DEL MASSIMALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443107-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL TERZO DANNEGGIATO - DEBITO PECUNIARIO DI VALUTA - DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEL DANNEGGIATO MEDESIMO - INTERESSI MORATORI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - OBBLIGO AGGIUNTIVO DELL'ASSICURATORE - LIMITI DEL MASSIMALE - IRRILEVANZA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligazione dell'assicuratore, nei confronti del terzo danneggiato che abbia fatto richiesta del risarcimento ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, integra un debito pecuniario, come tale soggetto al principio nominalistico, in quanto ha ad oggetto la corresponsione a detto terzo non del risarcimento del danno arrecato dall'assicurato, ma dell'indennizzo a quest'ultimo dovuto in base al contratto di Assicurazione, nel limite del massimale pattuito. La suddetta obbligazione conserva la natura di debito di valuta anche dopo il sessantesimo giorno successivo alla richiesta del danneggiato, ma il decorso di questo termine, senza che l'assicuratore provveda a versare al danneggiato quanto dovuto (in difetto di valide giustificazioni), comporta, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., che l'assicuratore medesimo è tenuto agli interessi moratori ed al risarcimento dell'eventuale maggior danno che venga dedotto e provato, e tale ulteriore Obbligo sussiste anche oltre i limiti del suddetto massimale, trattandosi di debito che ha una causa propria e distinta da quella del contratto di Assicurazione (derivando dal colpevole inadempimento della obbligazione di pagamento dell'indennizzo). (V 5218/83, mass n 430091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)