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Sez. 2, Sentenza n. 1410 del 12/09/1970 (Rv. 347199 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DECISIONE POSITIVA IN APPELLO D'UNA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE DELL'AGO - MANCANZA DI CENSURE SUL PUNTO IN SEDE DI LEGITTIMITA - MERA RIMESSIONE A GIUSTIZIA - MOTIVO DI RICORSO - INESISTENZA - ASSEGNAZIONE DEL RICORSO ALLE SEZIONI UNITE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347199-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DECISIONE POSITIVA IN APPELLO D'UNA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE DELL'AGO - MANCANZA DI CENSURE SUL PUNTO IN SEDE DI LEGITTIMITA - MERA RIMESSIONE A GIUSTIZIA - MOTIVO DI RICORSO - INESISTENZA - ASSEGNAZIONE DEL RICORSO ALLE SEZIONI UNITE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Qualora nel giudizio di appello sia stata sollevata e decisa positivamente una questione relativa alla giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, non e sufficiente perche la Corte di Cassazione consideri proposto un motivo di ricorso su tale punto, che una delle parti, omettendo di prospettare al riguardo alcuna censura, dichiari semplicemente di rimettersi alla giustizia della Corte suprema. Questa ipotesi, infatti, non e dissimile da tutte le altre nelle quali non esiste un motivo di ricorso inerente alla giurisdizione, e la Corte, dal suo canto, non ha dubbio alcuno in proposito. Pertanto, in siffatte ipotesi, la pronuncia non va rimessa alle Sezioni Unite.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)