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Sez. 2 - , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022 (Rv. 665389 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE | Spese del procedimento d’ingiunzione - Rimborso a favore del creditore ingiungente - Revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di cognizione - Motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte dell’ingiungente creditore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665389-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE

In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)