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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 372 del 1990

Decisione
decisa il 1990-07-12, depositata il 1990-07-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:372
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15940

  • Processo penale
  • Disciplina transitoria
  • Procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice
  • Giudizio abbreviato
  • Dissenso del P.M.
  • Insindacabilità da parte del giudice
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 66/1990; O. n. 354/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di La Barbera Giovanni ed altri, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 31 gennaio 1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 247, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui non disciplinano, limitandolo entro parametri predeterminati e controllabili, il potere del P.M. di negare il consenso al rito abbreviato e nella parte in cui non prevedono il controllo giurisdizionale sull'esercizio del predetto potere";
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988";
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988", questione sollevata dal Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 31 gennaio 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze