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Sez. 5, Sentenza n. 12591 del 10/11/1995 Ud. (dep. 28/12/1995) Rv. 203946 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - In genere | Conversazione "a cornetta alzata" - Dell'utente sotto controllo con persone presenti - Intercettazione - Particolare autorizzazione - Necessità - Esclusione - Ragione: estraneità al "genus" di cui all'art. 614, secondo comma cod. pen. - Fattispecie: autorizzazione riguardante conversazioni telefoniche - Comprende anche quelle "a cornetta alzata".
Stato
decisa il 1995-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203946-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - In genere

Le intercettazioni di conversazioni che l'utente sotto controllo, sollevata la cornetta dell'apparecchio telefonico domestico, e prima di comporre il numero del destinatario, abbia occasionalmente con persone presenti, non rientrano nel "genus" di cui all'art. 614, secondo comma cod. pen.. Pertanto, esse non abbisognano di particolare autorizzazione, non potendo essere considerate alla stregua delle intercettazioni ambientali operate nei luoghi la cui riservatezza esige maggiore tutela. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che l'autorizzazione data per l'intercettazione delle conversazioni telefoniche, rende legittima anche la captazione di quelle del genere sopraindicato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 sexies com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 sexies com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)