Sez. 3, Sentenza n. 47904 del 29/10/2003 Cc. (dep. 16/12/2003) Rv. 226894 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Riutilizzo dei sottoprodotti - Attività di recupero ai sensi del decreto n. 22 del 1997 - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, le operazioni di macinazione di sottoprodotti di risulta del processo produttivo, utilizzati parzialmente, unitamente ad altra materia prima, in un ulteriore ciclo produttivo, e per altra parte immessi sul mercato, non configurano attività di recupero dei rifiuti, come tale sottoposta alla disciplina del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, ai sensi dell'Allegato C del citato decreto n. 22, attesa la finalità della normativa nazionale e comunitaria in tema, ovvero l'esigenza di evitare l'accumulo o la dispersione nell'ambiente delle sostanze derivanti dalle attività produttive favorendo il riutilizzo sul luogo di produzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)