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Sez. 5, Sentenza n. 1441 del 22/01/2013 (Rv. 624952 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIMBORSI | Credito IVA - Inscindibile collegamento alla posizione fiscale del contribuente che lo ha maturato - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624952-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIMBORSI

In tema di rimborso dell'IVA, il credito di imposta si collega inscindibilmente alla posizione fiscale di chi lo ha maturato, essendo destinato a divenire uno degli elementi determinanti dell'esistenza e della consistenza del suo debito IVA per l'anno successivo, sicchè, in mancanza di specifica richiesta di rimborso, esiste non un diritto di credito, come tale cedibile, ma il diritto ad esercitare, da parte di quel soggetto, la detrazione nell'anno successivo. Pertanto, è del tutto estranea al sistema applicativo dell'IVA la possibilità che i relativi crediti di un contribuente - per il quale non vi sia stato un consolidamento del diritto al rimborso, conseguente all'esercizio di un'opzione in tal senso ed all'omessa rettifica della dichiarazione entro il termine previsto - possano concorrere alla commisurazione delle detrazioni spettanti, per l'anno successivo, ad un contribuente diverso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)