Sez. L, Sentenza n. 5173 del 09/10/1982 (Rv. 423039 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - IN FORZA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - INDIZIO SICURO DEL RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO SPECIFICO - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - IN FORZA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - INDIZIO SICURO DEL RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO SPECIFICO - NECESSITÀ.*
L'assunzione dell'invalido (pensionato) in forza del collocamento obbligatorio non costituisce indizio sicuro dell'avvenuto recupero della capacità di guadagno in misura superiore al limite pensionabile, che, ai fini della revoca della pensione, deve, quindi, essere sempre accertato con apposita indagine, in quanto il diritto all'assunzione obbligatoria è riconosciuto dalla legge ai lavoratori che abbiano subito una determinata riduzione permanente della capacità lavorativa, mentre la capacità di guadagno, che non coincide con la capacità lavorativa, richiede l'accertamento in concreto dell'effettiva possibilità d'impiego delle residue energie lavorative dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini. (Conf 318/80, mass n 403703).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)