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Sez. 3, Sentenza n. 9309 del 08/05/2015 (Rv. 635282 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Pronuncia erroneamente limitata all'"an" - Passaggio in giudicato - Dichiarazione di improponibilità della successiva domanda sul "quantum" - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635282-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., allorché il giudice, funzionalmente competente sulla relativa domanda, abbia erroneamente deciso solo sull'"an", rimettendo la questione del "quantum" a separato giudizio, il giudice successivamente adito per la liquidazione del danno rimane vincolato dal giudicato formatosi su tale pronuncia e non può, pertanto, dichiarare improponibile la domanda di risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)