REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3227/76 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1976 relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom
Testo in vigore al
Art. 14
Per ogni area di bilancio materie, le persone e imprese di cui all'articolo 1 inviano alla Commissione rapporti sulle variazioni dell'inventario relativi a tutte le materie nucleari, redatti conformemente al modello riprodotto nell'allegato II. I rapporti devono identificare le materie ed indicare, per ogni partita di materie nucleari, i dati riguardanti la partita, la data di variazione d'inventario e, se del caso, l'area di bilancio materie di spedizione e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.
Nei rapporti concernenti i trasferimenti in ingresso ed uscita di materie nucleari viene indicato, per le ricezioni, l'uso, au sensi dell'articolo 9, al quale si intendono destinare e, per le spedizioni, l'uso fattone nell'impianto che ha redatto i rapporti. Salvo clausola contraria prevista nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, la dichiarazione dell'uso non è obbligatoria per i trasferimenti fra aree di bilancio materie dello stesso impianto.
Tali rapporti, che indicano le variazione d'inventario, l'inventario contabile e le correzioni debbono essere inviati, periodicamente, in elenco compilativo, o separatamente, non appena possibili e comunque nei 15 giorni successivi alla fine del mese nel corso del quale si sono prodotte o sono state costatate dette variazioni. Per i mesi nel corso dei quali l'inventario non ha subito nessuna variazione, le persone e imprese interessate sono tenute a presentare soltanto il formulario previsto per il rapporto sulle variazione d'inventario, con l'indicazione che la situazione è rimasta invariata. Le piccole variazioni d'inventario, quali i trasferimenti di campioni a scopo di analisi, possono essere raggruppate, conformemente alle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, adottate per l'impianto in questione, per essere presentate come un'unica variazione d'inventario.
Art. 15
I rapporti di cui all'articolo 14 sono corredati da note concise che:
a) spiegano le variazione d'inventario sulla base dei dati operativi contenuti nelle specifiche delle operazioni di cui all'articolo 11, lettera a);
b) descrivono, com'è specificato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, il programma d'operazione previsto per l'impianto in questione e, in particolare, quello relativo all'inventario fisico.
Se le informazioni richieste figurano in documenti già esistenti, copie di questi possono sostituire le note concise.
Rapporto di bilancio e situazione dell'inventario fisico
Art. 16
Per ogni area di bilancio materie, le persone e imprese, di cui all'articolo 1, inviano alla Commissione rapporti di bilancio materie, redatti conformemente al modello riprodotto nell'allegato III, nei quali siano indicati:
a) l'inventario fisico iniziale;
b) le variazioni d'inventario (in primo luogo gli aumenti, in seguito le diminuzioni);
c) l'inventario contabile finale;
d) l'inventario fisico finale;
e) le materie non contabilizzate.
Ad ogni rapporto di bilancio delle materie deve essere allegata una situazione dell'inventario fisico, redatta conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV, che indica tutte le partite separatamente e contiene tra l'altro, per ogni partita i dati di identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e l'uso ai sensi dell'articolo 9, cui persone o imprese interessate destinato queste materie.
I rapporti sono trasmessi non appena possibile e, comunque, nei 30 giorni successivi dalla data in cui è stato effettuato l'inventario fisico, salvo diversa indicazione nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7.
RAPPORTI SPECIALI
Art. 17
Le persone e imprese di cui all'articolo 1 trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogniqualvolta si verifichino le circostanze indicate negli articoli 18 e 27.
Il tipo di informazioni relative a tali rapporti e indicato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7.
I rapporti speciali e qualsiasi dettaglio o spiegasione, eventualmente richiesti dalla Commissione in merito agli stessi, devono essere inviati immediatamente.
Art. 18
Un rapporto speciale deve essere redatto senza indugio:
a) se incidenti o circostanze eccozionali inducono a ritenere che si è prodotta o può prodursi una perdita di materie nucleari in misura superiore ai limiti stabiliti in materia dalle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, ovvero
b) se si è verificata un'improvvisa modifica del contenimento rispetto a quello stabilito nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 in misura tale da rendere possibile un prelievo non autorizzato di materie nucleari.
Gli obblighi sopra menzionati incombono alle persone e imprese interessate dal momento in cui sono venute a conoscenza della perdita o dell'improvvisa modifica del contenimento i di qualsiasi fatto per il quale esse possano ritenere che sia avvenuto tale incidente. Le cause devono essere anch'esse indicate non appena sono note.
Regole specifiche d'applicazione
Art. 19
Gli obblighi imposti dagli articoli da 10 a 16 sussistono, per i reattori, alle seguenti condizioni.
Per quanto riguarda le trasformazioni nucleari, i dati calcolati saranno registrati nel rapporto sulle variazioni d'inventario al più tardi quando i combustibili irradiati escono dall'area di bilancio materie di un reattore. Inoltre le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 specificano, se del caso, altri metodi per registrare e dichiarare le trasformazioni nucleari.
Art. 20
Le materie nucleari cui si applichi un impegno particolare relativo al controllo, assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, figurano, salvo disposizione contraria contenuta in detto accordo, separatamente per ogni impegno, nelle seguenti comunicazioni:
a) inventario contabile iniziale (articolo 13),
b) rapporti sulle variazioni d'inventario, fatta eccezione per gli inventari contabili (articolo 14),
c) situazione dell'inventario fisico (articolo 16),
d) previste importazioni ed esportazioni (articolo 24 e 25).
Salvo specifico divieto in detto accordo, tale separazione non esclude la mescolanza fisica delle materie.
Questo articolo non è applicabile all'accordo od a qualsiasi altro accordo concluso dalla Comunità e da uno Stato membro con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
Art. 21
a) Nelle comunicazioni di cui al presente regolamento le quantità vanno indicate in chilogrammi per le materie grezze ed in grammi per le materie fissili speciali.
b) La corrispondente contabilità delle materie deve essere tenuta nelle unità indicate al paragrafo a) del presente articolo o in unità inferiori. Essa deve essere tenuta in modo da dare affidamento ed essere, in particolare, conforme agli usi vigenti negli Stati membri.
c) Nelle comunicazioni di cui sopra le quantità possono essere arrotondate all'unità inferiore se la prima decimale è: 0, 1, 2, 3, 4 e all'unità superiore negli altri casi.
d) Salvo modalita contrarie nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7;
i) dalle comunicazioni risulta il peso totale degli elementi contenuti: uranio, torio o plutonio e, inoltre, nel caso dell'uranio arricchito, il peso totale degli isotopi fissili. La composizione isotopica del plutonio, se e registrata nell'impianto per esigenze di gestione, dovrà essere comunicata alla Commissione su richiesta:
ii) le categorie delle materie nucleari qui ai seguito elencate formano oggetto di registrazioni separate nei rapporti di variazione di inventario nonchù nelle dichiarazioni di inventario fisico è di rapporti di bilancio materie separati:
— uranio impoverito
— uranio naturale
— uranio arricchito fino al 20 %
— uranio arricchito piu del 20 %
— plutonio
— torio
DEROGHE ED ESENZIONI
Art. 22
a) La Commissione può accordare, mediante le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, ai prodotti e utilizzatori di materie nucleari una deroga alle norme concernenti la forma e la periodicita delle comunicazioni prescritte dal presente regolamento, per tener conto delle circostanze particolari in cui le materie soggette al controllo sono utilizzate o prodotte.
b) Su richiesta delle persone o imprese interessate, presentata conformemente al formulario riprodotto nell'allegato VIII, la Commissione può esentare dalla dichiarazione le seguenti materie, a condizione che esse non siano trattate o immagazzinate con materie non esentate:
— le materie fissili speciali che sono utilizzate in quantità dell'ordine del grammo o meno, come elementi sensibili nelle apparecchiature;
— il plutonio con tenore isotopico in plutonio 238 superiore all'80 %;
— le materie nucleari che sono utilizzate esclusivamente nelle attività non nucleari.
La Commissione può prendere decisioni in tal senso particolarmente nel caso di impianti che detengano soltanto piccoli quantitativi di materie, conservate per lungo tempo senza mutazione.
L'esenzione e revocata quando non ne sussistono più le condizioni. La persona o impresa interessata informa la Commissione, conformemente al formulario riprodotto nell'allegato IX, che le condizioni di esenzione non sussistono più.
Art. 23
Il presente regolamento non si applica ai detentori di prodotti finiti per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari praticamente irrecuperabili.
Parte III. Trasferimenti: importazioni - esportazioni
Art. 24
a) Le persone e imprese di cui all'articolo 1 notificano preventivamente alla Commissione ogni esportazione di materie grezze o di materie fissili speciali a destinazione di uno Stato terzo. Tale notifica preventiva alla Commissione è richiesta anche:
— in caso di esportazioni provenienti da uno Stato membro parte dell'accordo e destinate ad uno Stato membro non facente parte dell'accordo,
— in caso di esportazioni del Regno Unito ad uno Stato membro facente parte dell'accordo.
i) se la spedizione è superiore a 1 kg effettivo;
ii) se le disposizione particolari sul controllo di cui all'articolo 7 la prescrivono nel caso di impianti che trasferiscono normalmente considerevoli quantità di materie in uno stesso Stato, anche se nessuna spedizione singola è superiore ad 1 kg effettivo.
b) La notifica è effettuata dopo da conclusione del contratto relativo al trasferimento e comunque in modo da pervenire alla Commissione otto giorni lavorativi prima che l materie siano preparate per la spedizione.
c) La notificata, da effettuarsi conformemente al formulario riprodotto nell'allegato V, specifica tra l'altro:
— i dati di identificazione e, se possibile, la quantità e la composizione prevista delle materie da trasferire e l'area di bilancio materie da cui esse provengono;
— lo Stato in cui vengono trasferite le materie nucleari;
— le date e i luoghi in cui le materie nucleari saranno preparate per la spedizione;
— le date approssimative di spedizione e de arrivo delle materie nucleari;
— l'uso che le persone o imprese interessate hanno fatto di tali materie.
d) Se ragioni di protezione fisica lo esigono, possono essere concordate con la Commissione speciali modalita riguardanti la forma e la trasmissione di tale notifica.
La notifica preventiva è tuttavia richiesta soltanto:
Art. 25
a) Le persone e imprese di cui all'allegato I notificano preventivamente alla Commissione ogni importazione di materie grezze o di materie fissili speciali da uno Stato terzo. Tale notifica preventiva e richiesta anche:
— in caso di ogni importazione destinata ad uno Stato membro che è parte dell'accordo,
— in caso di ogni importazione nel Regno Unito da uno Stato membro che è parte dell'accordo.
i) se la spedizione è superiore a 1 kg effettivo;
ii) se le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 la prescrivono, nel caso di impianti ai quali vengono normalmente trasferite da uno stesso Stato considerevoli quantità di materie, anche se nessuna spedizione singola è superiore ad 1 kg effettivo.
b) La notifica è effettuata con il maggior anticipo possibile sulla data di arrivo prevista per le materie nucleari e comunque alla data di ricevimento e in tempo utile per giungere alla Commissione 5 giorni lavorativi prima della data di disimballaggio delle materie.
c) La notifica, da effettuarsi conformemente al formulario riprodotto nell'allegato VI, deve specifica l'altro:
— i dati di identificazione e, se possibile, la quantità e la composizione prevista delle materie;
— la data di arrivo prevista per le materie nucleari, nonchù la data ed il luogo in cui si prevede il disimballaggio.
d) Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, possono essere concordate con la Commissione particolari modalita riguardanti la forma e la trasmissione di tale notifica.
e Questa notifica preventiva è tuttavia richiesta soltanto:
Art. 26
Nel caso in cui persone o imprese non soggette al disposto dell'articolo 1 decidano l'importazione o l'esportazione delle materie nucleari di cui agli articoli 24 e 25, esse sono obbligate ad effettuare le notifiche previste dagli articoli 24 e 25.
Art. 27
Un rapporto speciale, come previsto dall'articolo 17, deve essere redatto dalle persone o imprese di cui agli articoli 24 e 25 qualora, in seguito ad un incidente o a circostanze eccezionali, siano state informate che vi è stat o vi può essere stata una perdita di materie nucleari, in particolare se si è prodotto un ritardo notevole nel trasferimento. Nelle stesse circostanze anche le persone o imprese di cui all'articolo 26 sono tenute a informare la Commissione.
Art. 28
Qualsiasi variazione delle date delle preparazione per la spedizione, della spedizione o del disimballaggio delle materie nucleari rispetto alle date indicate nelle notifiche previste dagli articoli 24 e 25, che non dia luogo a rapporti speciali, deve essere comunicata immediatamente, con indicazione delle nuovo date qualora siano note.
Parte IV. Disposizioni specifiche
Art. 29
Ogni persona o imprese che, nel territorio di uno Stato membro, estragga minerali, ha l'obbligo di tenere una contabilità di detto minerale che indichi tra l'altre il tonnellaggio e il tenore medio in uranio e torio del minerale estratto e delle giacenze sul piazzale della miniera, e che giustifichi la spedizioni; per queste ultime deve apparire la menzione del destinatario, della data si spedizione e delle quantità. Tale contabilità viene conservata per almeno cinque anni.
Art. 30
Per ogni miniera, i produttori di minerali sono tenuti a comunicare alla Commissione, conformemente al modello riprodotto nell'allegato VII, al più tardi entro la fine di gennaio di ogni anno, le quantità di materie spedite nel corso dell'anno precedente.
Art. 31
Ogni persona o impresa che esporti minerali verso Stati terzi ha l'obbligo di informare la Commissione, conformemente al modello riprodotto nell'allegato VII, alla data dell'effettiva spedizione.
TRASPORTATORI
Art. 32
Ogni persona i impresa che, nei territori degli Stati membri, trasporti materie grezze o materie fissili speciali ovvero detenga temporaneamente queste materie durante il trasporto, può riceverle o consegnarle soltanto dietro rilascio di una ricevuta debitamente firmata e datata. Le ricevuta deve indicare i nomi di colui che consegna tali materie e di colui che la riceve, le quantità trasportate, la natura, la forma e la composizione delle stesse.
Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, la specificazione delle materie trasferite può essere sostituita da idonei dati di identificazione della partita. Tali dati di identificazione devono permettere di risalire alle specifiche compilate dalle persone e imprese di cui all'articolo 1, dalle quali risulti la suddetta specificazione.
Tali documenti devono essere conservati dalle parti contraenti almeno per un anno.
Art. 33
I documenti e scritture, già redatti e conservati dalle persone o imprese, conformemente alla regolamentazione in vigore ad esse applicabili nel territorio dello Stato membro in cui operano, possono sostituire le specifiche e le ricevute prescritte dall'articolo 32, a condizione che contengano tutti i dati richiesti.
INTERMEDIARI
Art. 34
Chiunque intervenga, a qualsivoglia titolo, in particolar in qualità di mandatario, mediatore, commissionario, agente d'affari, nella conclusione di un contratto avente per oggetto la fornitura di materie nucleari, deve conservare nei propri archivi, per almeno un anno dalla cessazione del contratto, i documenti relativi alle operazioni che ha trattato o fatto trattare. Questi documenti devono indicare il nome delle parti contraenti e la data del contratto, la quantità, la natura, la forma e la composizione, nonchù la provenienza e la destinazione delle materie.