REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3227/76 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1976 relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom
Testo in vigore al
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 77, 78, 79 e 81,
vista l'approvazione del Consiglio,
considerando che la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica ha fissato nel regolamento n. 7 le modalita d'esecuzione delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 78 del trattato1;
considerando che la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica ha definito nel regolamento n. 8 la natura i la portata degli obblighi di cui all'articolo 79 del trattato2;
considerando che, in seguito all'aumento delle quantità di materie nucleari prodotte, utilizzate e trasportate nella Comunità e allo sviluppo del commercio di queste materie, risulta necessario, per garantire l'efficacia del controllo di sicurezza, precisare ed aggiornare alla luce dell'esperienza la natura e la portata degli obblighi contemplati dall'articolo 79 del trattato e definiti nel regolamento n. 8 succitato, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il commercio di dette materie;
considerando d'altra parte che il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) hanno firmato il 5 aprile 1973 con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica un accordo (qui di seguito denominato «l'accordo») in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari;
considerando che l'articolo contiene un impegno particolare assunto dalla Comunità per quanto concerne l'attuazione del controllo di sicurezza relativo alle materie grezze e alle materie fissili speciali nei territori degli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari che sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nonchù dell'accordo firmato il 5 aprile 1973 congiuntamente alla Comunità, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (qui di seguito denominati «gli Stati membri parti dell'accordo /»);
considerando che per assolvere questo impegno è necessario stabilire le modalità particolari di attuazione del controllo di sicurezza nei territori degli Stati membri parti dell'accordo in modo da completare de disposizioni dei regolamenti n. 7 e n. 8 succitati;
considerando inoltre che queste modalità sono conformi a quelle elaborate nell'ambito di un negoziato internazionale molto ampio condotto in seno all'Agenzia internazionale dell'energia atomica, i cui risultati sono stati approvati dal consiglio dei governatori dei quella organizzazione, in vista dell'applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, e che si basano sui più recenti sviluppi nel campo del controllo di securezza;
considerando che è pertanto opportuno stabilire nuove modalità per l'applicazione del capitolo VII del trattato;
considerando che la Comunità, il Regno Unito e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica hanno firmato il 6 settembre 1976 un accordo comprendente un impegno particolare riguardante l'applicazione del controllo di securezza alle materie grezze ed alle materie fissili speciali sul territorio del Regno Unito;
considerando che è opportuno stabilire disposizioni particolari riguardanti il sistema di contabilità e la presentazione delle scritture relative ai minerali;
considerando che nei territori degli Stati membri che non sono parti dell'accordo taluni impianti o parti d'impiant e certe materie possono venir destinate esclusivamente al ciclo di produzione per i bisogni della difesa; che queste circostanze esigono la fissazione di speciali modalità di controllo;
considerando che per maggior chiarezza e, in particolare, per rendere più agevole l'osservanza da parte degli interessati delle disposizioni relative al controllo di sicurezza, è opportuno codificare tali disposizioni in un testo unico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1976. Per la Commissione Il Presidente François-Xavier ORTOLI