Sez. 2, Sentenza n. 142 del 26/01/1965 (Rv. 310159 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO NEI CONFRONTI DI UN TERZO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO NEI CONFRONTI DI UN TERZO.*
Ai fini dell'art.2944 cod.civ., il riconoscimento del diritto puo essere operato anche nei confronti di un terzo. (Conf. 3402/59, 296/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)