Sez. 3, Sentenza n. 7143 del 06/05/1998 Ud. (dep. 15/06/1998) Rv. 211215 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Condizioni.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE
L'art. 143 cod. proc.pen. non prevede un obbligo indiscriminato dell'assistenza di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia allo stesso la libertà di decidere se richiedere o meno l'assistenza ed attribuisce all'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità. (cfr. Corte Cost. 19 gennaio 1993 n. 10)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)