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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 245 del 1993

Decisione
decisa il 1993-05-05, depositata il 1993-05-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:245
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19373

  • Sanità pubblica
  • Contributi sociali di malattia
  • Imposizione a carico dei liberi professionisti
  • Determinazione dell'imponibile
  • Fissazione di un limite minimo di reddito presunto
  • Possibilità di provare la percezione di un reddito inferiore a detto limite
  • Esclusione
  • Lamentata configurazione di una presunzione 'iuris et de iure', con conseguente violazione del principio di eguaglianza
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 256/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1991 (recte 1990), n. 407 (Disposizionidiverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1992 dal Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra Flaiani Paolo e l'INPS, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
punto 1
Ritenuto che, nel giudizio promosso contro l'INPS da Flaiani Paolo - volto alla restituzione del contributo, relativo al primo anno della sua attività di libero professionista, versato al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 14, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 -, il Pretore di Fermo ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 marzo 1992, questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente al libero professionista la prova di aver percepito un reddito inferiore a quello minimo presunto per la determinazione del contributo sociale di malattia;
punto 2
Considerato che, nel risolvere identica questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Lecce con ordinanza 30 novembre 1991 (richiamata dallo stesso Pretore di Fermo), questa Corte, con sentenza n. 256/1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), nella parte in cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati, non consente prova contraria di un minore effettivo imponibile;
punto 3
Considerato che, per effetto della predetta pronuncia, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Fermo si appalesa manifestamente inammissibile;
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1993, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fermo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze