Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219
Testo in vigore al
Art. 23 Modifiche all'articolo 252 del codice civile
1. All'articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.";
b) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
c) al secondo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"; le parole: "genitore naturale" sono sostituite dalla seguente: "genitore"; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.";
d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola: "naturale" sono soppresse;
e) al quarto comma la parola: "naturale" e' soppressa;
f) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.".
Art. 24 Modifiche all'articolo 253 del codice civile
1. All'articolo 253 del codice civile le parole: "legittimo o legittimato" sono soppresse.
Art. 25 Modifiche all'articolo 254 del codice civile
1. All'articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
b) il secondo comma e' abrogato.
Art. 26 Modifiche all'articolo 255 del codice civile
1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse.
Art. 27 Modifiche all'articolo 262 del codice civile
1. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: "figlio" sono aggiunte le seguenti: "nato fuori del matrimonio";
b) la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa;
c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.";
d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.";
e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre" sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento".
Art. 28 Modifiche all'articolo 263 del codice civile
1. L'articolo 263 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 263.
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'
Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e' ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.".
Art. 29 Modifiche all'articolo 264 del codice civile
1. L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 264.
Impugnazione da parte del figlio minore
L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".
Art. 30 Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile
1. All'articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".
2. All'articolo 269 del codice civile la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa.
Art. 31 Modifiche all'articolo 270 del codice civile
1. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa;
b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali riconosciuti" sono soppresse;
c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Si applica l'articolo 245.".
Art. 32 Modifiche all'articolo 273 del codice civile
1. All'articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
b) al secondo comma la parola: "sedici" e' sostituita dalla seguente: "quattordici".
Art. 33 Modifiche all'articolo 276 del codice civile
1. All'articolo 276 del codice civile la parola: "naturale" e' soppressa.
Art. 34 Modifiche all'articolo 277 del codice civile
1. All'articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: "naturale" e' soppressa;
b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili per" sono inserite le seguenti: "l'affidamento,".
Art. 35 Modifiche all'articolo 278 del codice civile
1. L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 278.
Autorizzazione all'azione
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' non puo' essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.".
Art. 36 Modifiche all'articolo 279 del codice civile
1. All'articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; dopo le parole: "per ottenere gli alimenti" sono inserite le seguenti: " a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno.";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.";
c) al terzo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Art. 37 Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile
1. All'articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, le parole: "nati fuori del matrimonio" sono soppresse.
2. Al secondo comma dell'articolo 297 del codice civile, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Art. 38 Modifiche all'articolo 299 del codice civile
1. All'articolo 299 del codice civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.".
Art. 39 Modifiche all'articolo 316 del codice civile
1. L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 316.
Responsabilita' genitoriale
Entrambi i genitori hanno la responsabilita' genitoriale che e' esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilita' genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilita' genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilita' genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.".
Art. 40 Articolo 316-bis del codice civile
1. Dopo l'articolo 316 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 316-bis.
Concorso nel mantenimento
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita' di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita', sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche' possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, puo' ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione e' regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.".
Art. 41 Modifiche all'articolo 317 del codice civile
1. All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.".
Art. 42 Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile
1. L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 317-bis.
Rapporti con gli ascendenti
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".
Art. 43 Modifiche all'articolo 318 del codice civile
1. All'articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Il figlio" sono inserite le seguenti: ", sino alla maggiore eta' o all'emancipazione,";
b) la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".