diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2369 del 05/04/1986 (Rv. 445495 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - RILEVANZA DELL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE ESERCITATA DAL LAVORATORE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445495-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - RILEVANZA DELL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE ESERCITATA DAL LAVORATORE - CONSEGUENZE.*

Ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, l'appartenenza del datore di lavoro alla categoria professionale si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Consegue che la circostanza che il datore di lavoro - non iscritto ad alcuna associazione sindacale - corrisponda a taluno dei suoi dipendenti, a parità di qualifica e di mansioni, il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di un determinato settore, non costituisce elemento determinante per individuare la contrattazione collettiva applicabile a tutti gli altri dipendenti, in quanto non rivela di per sè solo l'adesione di fatto alla prima. (V 5875/84, mass n 437546; (V 3440/84, mass n 435453).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)