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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 138 del 1974

Decisione
decisa il 1974-05-03, depositata il 1974-05-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:138
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7250

  • Processo penale
  • Difesa dell'imputato
  • Cod. proc. pen., artt. 134, 169, 266 e 304
  • Non violano gli artt. 2,3 e 24 della costituzione
  • Questioni già decise
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 186 del 27 dicembre 1973.

Norme impugnate

  • art. 169 codice di procedura penale del 1930
  • art. 134 codice di procedura penale del 1930
  • art. 266 codice di procedura penale del 1930
  • art. 304 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1973 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Travagli Maurizio, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973. Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione; che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che le sopra indicate questioni sono già state dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 186 del 27 dicembre 1973 dalla quale non è il caso di discostarsi, poiché né sussistono né sono stati addotti argomenti nuovi da valutare.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dalla sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarate non fondate' con sentenza n. 186 del 27 dicembre 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze