Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 18/01/2012 Cc. (dep. 10/04/2012) Rv. 252703 - 01
NULLITÀ - SANATORIE GENERALI - AVVISO | Riesame delle misure cautelari personali - Indagato assistito da due difensori - Omessa citazione di uno di essi per l'udienza ex art. 309 cod. proc. pen. - Nullità a regine intermedio - Comparizione del difensore non avvisato il quale eccepisca formalmente la nullità senza chiedere termine a difesa - Sanatoria della nullità - Esclusione.
NULLITÀ - SANATORIE GENERALI - AVVISO
Il mancato rispetto dei termini per comparire previsti dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., integra una nullità c.d. a regime intermedio, validamente eccepita dall'interessato anche in difetto di una formale richiesta di rinvio. (Fattispecie nella quale, a seguito dell'omessa citazione di uno dei due difensori di fiducia per l'udienza camerale, ritualmente eccepita dal difensore avvisato, il Tribunale aveva fissato nuova udienza per il giorno successivo, nella quale il difensore sin dall'inizio avvisato aveva concluso nel merito, e l'altro era comparso limitandosi ad eccepire la violazione del termine per comparire, senza formulare ulteriori richieste).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)