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Sez. 1, Sentenza n. 1223 del 20/03/1992 Cc. (dep. 05/05/1992) Rv. 190213 - 01

Indagini preliminari - Incidente probatorio - Richiesta - Provvedimenti | Ordinanza che accoglie la richiesta del P.M. - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/190213-01

Indagini preliminari - Incidente probatorio - Richiesta - Provvedimenti

Avverso l'ordinanza del G.I.P. che, accogliendo le richieste del pubblico ministero, dispone la proroga del termine per le indagini preliminari e l'espletamento di incidente probatorio non è previsto gravame, sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di essa per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. e stante anche la considerazione che per la illegittima o irrituale proroga dei termini per le indagini o per la illegittimità dell'incidente probatorio è previsto il rimedio della inutilizzabilità degli atti di indagine o delle prove acquisite con l'incidente suddetto, di tal che anche nel caso in cui l'ordinanza "de qua" sia stata adottata con il rito di cui all'art. 127 cod. proc. pen. la stessa deve ritenersi non impugnabile per carenza di interesse, giusto il principio di cui al comma quarto dell'art. 568 stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 398 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)