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Sez. 1, Sentenza n. 1696 del 23/07/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165503 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CONDIZIONI - NATURA DEL REATO - LOCUS E TEMPUS COMMISSI DELICTI - CRITERIO DESUMIBILE - MANCANZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-07-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165503-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CONDIZIONI - NATURA DEL REATO - LOCUS E TEMPUS COMMISSI DELICTI - CRITERIO DESUMIBILE - MANCANZA - EFFETTI.*

L'emissione di un assegno bancario senza la prescritta copertura presso il trattario deve considerarsi avvenuta nel luogo della sua negoziazione, che coincide con quello della consegna del titolo al prenditore, seguita dall'accettazione di quest'ultimo. La natura di reato formale e istantaneo di una tale emissione importa che tempus e locus commissi delicti sono quelli risultanti dal tenore letterale dell'assegno. Ne consegue che, in Mancanza di una sicura prova diversa, l'uso conforme alla natura del titolo deve ritenersi avvenuto alla data e nel luogo che nell'assegno stanno ad indicarne le circostanze dell'emissione, ai fini voluti e sanzionati penalmente dalla legge. (fattispecie in tema di conflitto di Competenza per territorio). (V mass n 121306).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)