Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 29/09/1986 Ud. (dep. 18/11/1986) Rv. 174313 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - CASSAZIONE - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - CONDIZIONE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - CASSAZIONE - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - CONDIZIONE.*
La disposizione di cui all'art. 591 comma terzo cod. proc. pen., secondo la quale la Corte di Cassazione provvede direttamente con la sua sentenza all'applicazione dell'indulto, senza rinviare al giudice di merito, va riferita esclusivamente all'ipotesi in cui tale giudice abbia erroneamente escluso l'applicabilità del beneficio. (Conf mass n 170674, e ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)