Sez. 1, Sentenza n. 109 del 20/01/1983 Cc. (dep. 25/02/1983) Rv. 157627 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - CONTRAVVENZIONI - ARRESTO OBBLIGATORIO IN CASO DI FLAGRANZA - LEGITTIMITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - CONTRAVVENZIONI - ARRESTO OBBLIGATORIO IN CASO DI FLAGRANZA - LEGITTIMITÀ.*
Anche in seguito alle modifiche legislative della disciplina concernente le misure di prevenzione applicabili alle persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica deve ritenersi tuttora in vigore la disposizione dell'art. 220 T.U.L.P.S. che, in relazione all'art. 157, prevede l'Obbligo dell'arresto di chi viene sorpreso in flagrante contravvenzione al foglio di via obbligatoria.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 157 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 220 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)