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Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria

Testo in vigore al

Capo I. Polizia di stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di reclutamento e concorso per l'aumento degli organici del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di pianificazione e progettazione per il potenziamento tecnico e logistico delle sezioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 58 del codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 2

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 12, commi 6, 7, 8 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al presente capo avverra' per contingenti, rispettivamente, non superiori a 468 unita' per il 1990, di cui 5 dirigenti generali, 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 218 sovrintendenti capo, 200 agenti; 1145 unita' per il 1991, di cui 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 700 vice sovrintendenti e 400 agenti, nonche' a 30 unita' di primi dirigenti per il 1992.

2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di sovrintendente capo e di vice sovrintendente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

4. I posti portati in aumento alla dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al presente decreto vengono conferiti, quanto a 200 posti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quanto a 400 posti, a decorrere dal 1› gennaio 1991.

Art. 3

1. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' aumentata, rispettivamente, di 4 unita', in ragione di 2 unita' per il 1990 e 2 per il 1991, e di 3 unita' a partire dal 1990 in ragione di una unita' per ogni anno.

2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche di cui al comma 1 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

Art. 3-bis

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: "l-bis) direzione centrale di sanita', cui e preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, ovunque ricorrano, le parole: 'servizio sanitario a livello centrale', 'servizio sanitario centrale' e "servizio medico a livello centrale" sono sostituite dalle seguenti: "direzione centrale di sanita'".

3. Alla direzione centrale di sanita', di cui ai commi 1 e 2, fanno capo tutte le attribuzioni finora esercitate dal servizio sanitario a livello centrale.

4. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: "ispettore generale capo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore centrale di sanita'".

6. Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: "il servizio sanitario a livello centrale" sono sostituite dalle seguenti: "i servizi della direzione centrale di sanita'".

Art. 4

1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 e 1991 nella dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, l'Amministrazione ha facolta' di utilizzare, non oltre il 30 giugno 1991, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 3000 allievi agenti indetto con decreto del Ministro dell'interno del 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

2. Per i posti di allievo agente da conferire dopo il 30 giugno 1991, l'Amministrazione ha facolta' di utilizzare, per non piu' di due anni dalla data di approvazione, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 960 unita', indetto con decreto del Ministro dell'interno del 31 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

Art. 5

1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso.
L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.

4-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalita' stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione.

Art. 6

1. Nel sesto comma dell'articolo 47 della legge 1› aprile 1981, n. 121, le parole: "fino al venti per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "fino al venticinque per cento dei posti disponibili".

2. Al secondo comma dell'articolo 55 della legge 1› aprile 1981, n. 121, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermi restando gli altri requisiti di cui al primo comma, per i partecipanti al concorso appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite di eta' e' elevato a 38 anni".

3. All'articolo 60 della legge 1› aprile 1981, n. 121, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attivita' di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonche' magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.
Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalita', nonche' ad esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purche' l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attivita' di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia e' considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.
Coloro che sono chiamati a svolgere attivita' di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita' di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.
Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita' indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.".

Art. 7

1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"A tal fine puo' disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale e' prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonche' prevedere termini abbreviati, non inferiori a 15 giorni o a un terzo di quelli ordinari, se piu' brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali puo' prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento puo' inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.".

Capo II. Arma dei carabinieri

Art. 8

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 1 annessa alla legge 24 luglio 1985, n. 410 , con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore approvata dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 27 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono promossi al grado superiore:

  1. a) 1 generale di brigata;

  2. b) 3 colonnelli;

  3. c) 9 tenenti colonnelli.

2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 9

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' aumentato nei gradi di:

  1. a) generali di divisione: 1 unita';

  2. b) generali di brigata: 3 unita';

  3. c) colonnelli: 5 unita'.

2. Gli incrementi numerici di cui al comma 1 sono riportati nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.

Art. 10

1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

  1. a) in corrispondenza del grado di generale di divisione: alla colonna 4, il numero 7 e' modificato in 8;

  2. b) in corrispondenza del grado di generale di brigata: alla colonna 4, il numero 17 e' modificato in 20; alla colonna 5, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dal numero 2;

  3. c) in corrispondenza del grado di colonnello: alla colonna 4, il numero 61 e' modificato in 70; alla colonna 5, i numeri 4 e 5 sono sostituiti dal numero 5;

  4. d) in corrispondenza del grado di tenente colonnello: alla colonna 5, i numeri 12 e 13 sono sostituiti dal numero 13;

  5. e) in corrispondenza del grado di maggiore: alla colonna 2, dopo la parola: "anzianita'" sono aggiunte le seguenti: "dopo quattro anni di permanenza nel grado";

  6. f) nella colonna 5 sono cancellate le lettere (b), (c) e (d) e le relative note riportate in calce sono abrogate.

Art. 12

1. L'aumento degli organici di cui all'articolo 11 avverra', a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per contingenti, rispettivamente, non superiori a 550 unita', di cui 200 sottufficiali e 350 carabinieri, per il 1990 e a 550 sottufficiali per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Nell'attuazione dell'aumento dell'organico dei sottufficiali, il Ministero della difesa, nei relativi bandi di concorso, riserva a favore degli appuntati e appuntati scelti il numero dei posti in percentuale di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 1' febbraio 1989, n. 53 , e successive modificazioni ed integrazioni, con l'osservanza delle procedure concorsuali in esso stabilite.

3. Il Ministro della difesa e' autorizzato altresi' a bandire con propri decreti, negli anni 1990 e 1991, corsi straordinari per marescialli maggiori "carica speciale", sino al raggiungimento dell'organico indicato all'articolo 11, ai sensi dell'articolo 1, comma 15- ter, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Capo III. Guardia di finanza

Art. 13

1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 2 annessa alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono promossi al grado superiore:
2 colonnelli;
4 tenenti colonnelli;
13 maggiori;
30 tenenti;
30 sottotenenti.

2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, limitatamente al biennio 1991-1992, sono cosi' aumentate:

  1. A) Dal 1° gennaio 1991:

    1. 1) a generale di brigata di 2 unita';

    2. 2) a colonnello di 4 unita';

    3. 3) a tenente colonnello di 13 unita';

    4. 4) a capitano di 30 unita';

    5. 5) a tenente di 30 unita'.

  2. B) Dal 1° gennaio 1992:

    1. 1) a generale di brigata di 2 unita';

    2. 2) a colonnello di 4 unita'.

4. I numeri massimi dei generali di brigata e dei colonnelli previsti dalla tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono cosi' aumentati:

  1. 1) generale di brigata: 4 unita';

  2. 2) colonnelli: 8 unita'.

5. Gli organici degli ufficiali della Guardia di finanza, previsti dalla tabella 3 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono stabiliti come segue:

  1. 1) generale di brigata: 23 unita';

  2. 2) colonnello: 72 unita';

  3. 3) tenente colonnello: 348 unita';

  4. 4) maggiore: 180 unita';

  5. 5) capitano: 601 unita';

  6. 6) tenente e sottotenente: 606 unita'.

6. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

  1. A) sottufficiali: n. 24.411;

  2. B) appuntati e finanzieri: n. 37.435.

7. Gli organici in aumento rispetto a quelli fissati dall'articolo 10 della legge 25 maggio 1989, n. 190, saranno realizzati a decorrere dal 1› gennaio 1991. La tabella B allegata al presente decreto sostituisce la tabella 5 allegata alla citata legge 25 maggio 1989, n. 190.

Capo IV. Potenziamento sezioni di polizia giudiziaria

Art. 14

1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un piano triennale di interventi straordinari per il potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche, comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 58 del codice di procedura penale.

2. Per l'avvio del piano di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.
Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359.

4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359.

5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359.