Sez. 5, Sentenza n. 3221 del 14/02/2007 (Rv. 596833 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle sanzioni amministrative ex art. 21, comma 6, del d.l. n. 69 del 1989 - Ambito applicativo - Violazioni relative al periodo d'imposta 1988 - Esclusione - Definizione delle irregolarità formali ex art. 8 del d. l. n. 83 del 1991 - Violazioni relative al periodo d'imposta 1988 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, le sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, ai contribuenti che abbiano provveduto "entro il 31 dicembre 1988 al pagamento delle imposte" risultanti dalle dichiarazioni annuali "relative ai periodi d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla predetta data", sicché fra i periodi d'imposta suscettibili di sanatoria non è compreso l'anno 1988, in relazione al quale il termine di presentazione della dichiarazione annuale veniva a scadere nel 1989. Alle violazioni relative all'anno 1988 (nella specie, omesso versamento, nel novembre 1988, dell'acconto IRPEG e ILOR per quello stesso anno d'imposta) neppure è applicabile la successiva sanatoria prevista dall'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991, n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991, n. 154, perché espressamente finalizzata alla definizione delle violazioni formali commesse in relazione all'anno d'imposta 1989.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 16/03/1991 num. 83 art. 8 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Legge 15/05/1991 num. 154 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)