Sez. 2, Sentenza n. 25811 del 18/11/2013 (Rv. 628304 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Circostanze o fatti non risultanti dall'atto in senso nè positivo nè negativo - Piena prova delle stesse - Esclusione - Libertà di indagine - Sussistenza - Fattispecie in tema di verbale di accertamento di abuso edilizio.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
Poiché il disposto dell'art. 2700 cod. civ. - secondo cui l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti - non preclude l'indagine su circostanze o fatti che nel medesimo atto non risultino né positivamente né negativamente acquisiti, deve escludersi che l'inesistenza di una tettoia possa ritenersi provata per il sol fatto dell'omessa menzione della stessa in un verbale, con cui la polizia municipale abbia proceduto all'accertamento di un abuso edilizio ed alla sua sommaria descrizione, rimanendo, per contro, la valutazione di tale circostanza oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)