Sez. 1, Ordinanza n. 28135 del 23/10/2025 (Rv. 676227-02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave in caso di rimpatrio - Valutazione necessaria - Contenuto - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, una volta che il richiedente abbia assolto il proprio onere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di valutare il rischio effettivo che il migrante abbia di subire un danno grave in caso di rimpatrio, anche in presenza di domanda reiterata, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro di un rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio, con giudizio da compiersi all'attualità, essendo irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, una volta esaminata la situazione generale del paese di origine, aveva ritenuto superfluo, a seguito della reiterazione della domanda ed a fronte di una valutazione di non credibilità del racconto, ogni tipo di approfondimento circa i dedotti mutamenti delle condizioni di sicurezza dell'area geografica di provenienza, mediante la consultazione di COI aggiornate sulla situazione socio-politica dello Stato di provenienza e sul rischio di danno grave derivante dall'appartenenza del migrante alla minoranza sciita).
Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)