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Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 18/05/1978 (Rv. 391825 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DA PARTE DEL CONDUTTORE CONVENUTO CON AZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391825-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DA PARTE DEL CONDUTTORE CONVENUTO CON AZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Al conduttore, convenuto con Azione di sfratto per finita locazione, e consentito, ai sensi dell'art 345 cod proc civ, di invocare per la prima volta in grado d'appello il diritto alla proroga legale, nei limiti in cui tale deduzione assuma natura di eccezione in senso proprio, ancorche riconvenzionale, e non di domanda riconvenzionale, in quanto diretta al solo scopo di conseguire il rigetto della pretesa avversaria. (V 24/75, mass n 373132).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1573, Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)