Sez. U, Ordinanza n. 30770 del 22/11/2025 (Rv. 676776-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO | Sentenza del Consiglio di Stato - Erronea individuazione dei limiti della cognizione incidentale - Rifiuto di esercizio della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO
Esula dal sindacato delle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost., la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia dichiarato il difetto di giurisdizione su una domanda di restituzione di un'area occupata dalla p.a., sul presupposto di non poter conoscere in via incidentale della questione relativa alla validità ed efficacia di un contratto di compravendita alla stessa riferentesi, non integrando tale statuizione un rifiuto di esercizio della giurisdizione ma, al più, un error in procedendo nell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo.
Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)