diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 42585 del 22/10/2024 Cc. (dep. 20/11/2024) Rv. 287242-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Giudizio di rinvio a seguito di annullamento - Impugnabilità del provvedimento rescissorio per motivi attinenti l'illegalità della pena non devoluti con il ricorso originario - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287242-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ove il giudice dell'esecuzione, errando nell'applicazione delle norme sulla continuazione, abbia inflitto una pena illegale (nella specie, superiore al limite massimo edittale), il ricorso avverso il provvedimento rescissorio può essere proposto anche per motivi non devoluti alla Corte di cassazione con il ricorso promosso contro il provvedimento originario e annullato una prima volta per ragioni diverse.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)