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Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna

Testo in vigore al

Art. 15

1. La promulgazione delle leggi regionali ha luogo facendo precedere il testo delle leggi dalla formula:
Il Consiglio regionale ha approvato il Presidente della Giunta regionale promulga:
Al testo deve seguire la formula:

2. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 17

1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione e' curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade.

2. Il Bollettino Ufficiale e' diviso in tre parti:

  1. 1) nella prima sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta;

  2. 2) nella seconda sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione;

  3. 3) nella terza sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni anteriori al presente decreto, e' obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

3. I Fogli degli annunzi legali delle Province sono, pertanto, sostituiti, a tutti gli effetti, dal Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18

1. Le leggi ed i regolamenti regionali debbono anche essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La pubblicazione e' gratuita.

Capo V. Uffici regionali

Art. 20

1. Alla nomina del Segretario generale della Regione si provvede mediante concorso pubblico.

2. E' altresi' obbligatorio il pubblico concorso per l'assunzione in carriera degli impiegati amministrativi e tecnici della Regione quando la Giunta regionale non ravvisi la possibilita', di provvedere con personale comandato appartenente a uffici statali o ad enti locali.2

Art. 21

1. Il personale assunto dalla Regione e' iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Capo VI. Controllo di legittimita' sugli atti della Regione

Capo VII. Rappresentante del Governo

Art. 27

1. Il Rappresentante del Governo, previsto dall'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, risiede in Cagliari.

2. Esso e' scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 28

1. Al Rappresentante del Governo spetta il trattamento economico del grado 3°, 'alloggio di servizio, nonche' un'indennita' di carica e una indennita' di rappresentanza, la cui misura e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.

2. La spesa per gli assegni spettanti al Rappresentante del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio e' a carico del bilancio dello Stato.

Art. 29

1. Per il funzionamento del proprio ufficio il Rappresentante del Governo si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di enti locali.

2. La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.

3. Con decreto del Ministro competente possono essere temporaneamente distaccati presso l'ufficio del Rappresentante del Governo uno o piu' funzionari dipendenti dalle amministrazioni centrali, incaricati di collaborare con esso nello svolgimento di speciali compiti.

Art. 30

1. Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro competente puo' essere delegato al Rappresentante del Governo l'esercizio di determinate attribuzioni delle amministrazioni centrali che non siano state delegate alla Regione, escluso tutto quanto attiene all'Amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato, nonche' alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

2. Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti e ogni altro provvedimento concernenti lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico.

Art. 31

1. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle deputazioni provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi alle attivita' degli organi regionali e provinciali, nonche' copia delle deliberazioni adottate, che siano, richiesti dal Rappresentante del Governo.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato devono trasmettere periodicamente al Rappresentante del Governo un elenco delle deliberazioni adottate, salve le disposizioni contenute nei provvedimenti con cui le funzioni sono delegate.

Capo VIII. Finanze, demanio a patrimonio regionale

Art. 32

1. La quota di nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio, devoluta, alla Regione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, e' liquidata separatamente sul frontespizio e a tergo dei rispettivi ruoli.

2. I ricevitori provinciali effettuano il versamento a favore della Regione della quota di nove decimi dei tributi suindicati contemporaneamente al versamento alla Tesoreria provinciale, nei termini stabiliti, del rimanente decimo di pertinenza dell'Erario.

3. Nel bilancio della Regione sara' istituito apposito capitolo di spesa per i rimborsi a titolo di indebito e di inesigibilita' afferenti alla quota di nove decimi di cui al comma precedente.

Art. 33

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei riguardi della devoluzione a favore della Regione della quota di nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio regionale e pel quanto concerne l'istituzione di apposito capitolo di spesa per i rimborsi per indebito e per inesigibilita'.

Art. 34

1. La liquidazione dei nove decimi del gettito delle tasse di bollo, manomorta, surrogazione del registro e bollo, concessioni governative ed ipotecarie, precette nel territorio della Regione, verra' effettuata dagli uffici finanziari provinciali dello Stato, che provvederanno anche al versamento a favore della Regione della quota ad essa spettante entro gli stessi termini stabiliti per il versamento allo Stato.

Art. 35

1. La restituzione di tributi indebitamente percetti o comunque non dovuti fa carico alla Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluto.

2. All'uopo nel bilancio della Regione verra' istituito apposito capitolo di spesa.