Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna
Testo in vigore al
Art. 15
1. La promulgazione delle leggi regionali ha luogo facendo precedere il testo delle leggi dalla formula:
Il Consiglio regionale ha approvato il Presidente della Giunta regionale promulga:
Al testo deve seguire la formula:
2. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327)
Art. 17
1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione e' curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade.
2. Il Bollettino Ufficiale e' diviso in tre parti:
1) nella prima sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta;
2) nella seconda sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione;
3) nella terza sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni anteriori al presente decreto, e' obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.
3. I Fogli degli annunzi legali delle Province sono, pertanto, sostituiti, a tutti gli effetti, dal Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 18
1. Le leggi ed i regolamenti regionali debbono anche essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La pubblicazione e' gratuita.
Capo V. Uffici regionali
Art. 19
1. La Regione ha un Segretario generale, il quale sovraintende al funzionamento di tutti gli uffici regionali.2
Art. 20
1. Alla nomina del Segretario generale della Regione si provvede mediante concorso pubblico.
2. E' altresi' obbligatorio il pubblico concorso per l'assunzione in carriera degli impiegati amministrativi e tecnici della Regione quando la Giunta regionale non ravvisi la possibilita', di provvedere con personale comandato appartenente a uffici statali o ad enti locali.2
Art. 21
1. Il personale assunto dalla Regione e' iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
Capo VI. Controllo di legittimita' sugli atti della Regione
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Capo VII. Rappresentante del Governo
Art. 27
1. Il Rappresentante del Governo, previsto dall'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, risiede in Cagliari.
2. Esso e' scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 28
1. Al Rappresentante del Governo spetta il trattamento economico del grado 3°, 'alloggio di servizio, nonche' un'indennita' di carica e una indennita' di rappresentanza, la cui misura e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.
2. La spesa per gli assegni spettanti al Rappresentante del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio e' a carico del bilancio dello Stato.
Art. 29
1. Per il funzionamento del proprio ufficio il Rappresentante del Governo si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di enti locali.
2. La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.
3. Con decreto del Ministro competente possono essere temporaneamente distaccati presso l'ufficio del Rappresentante del Governo uno o piu' funzionari dipendenti dalle amministrazioni centrali, incaricati di collaborare con esso nello svolgimento di speciali compiti.
Art. 30
1. Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro competente puo' essere delegato al Rappresentante del Governo l'esercizio di determinate attribuzioni delle amministrazioni centrali che non siano state delegate alla Regione, escluso tutto quanto attiene all'Amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato, nonche' alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.
2. Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti e ogni altro provvedimento concernenti lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico.
Art. 31
1. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle deputazioni provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi alle attivita' degli organi regionali e provinciali, nonche' copia delle deliberazioni adottate, che siano, richiesti dal Rappresentante del Governo.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato devono trasmettere periodicamente al Rappresentante del Governo un elenco delle deliberazioni adottate, salve le disposizioni contenute nei provvedimenti con cui le funzioni sono delegate.
Capo VIII. Finanze, demanio a patrimonio regionale
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2016, N. 114
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2016, N. 114
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2016, N. 114
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2016, N. 114