diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4359 del 27/07/1985 (Rv. 441827 - 01)

ENTI PUBBLICI - ORGANI - RAPPRESENTATIVI - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA (ESAC) - PROPOSIZIONE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ORGANO COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1985-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441827-01

ENTI PUBBLICI - ORGANI - RAPPRESENTATIVI - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA (ESAC) - PROPOSIZIONE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ORGANO COMPETENTE.*

Con riguardo all'ente di sviluppo agricolo della Calabria (e.S.a.C.), la cui rappresentanza legale spetta al Presidente, o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente (art. 16 della legge regione Calabria 14 dicembre 1978 n. 28), l'autorizzazione alla presentazione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione rientra nelle attribuzioni del comitato esecutivo, non del consiglio di amministrazione (artt. 14 e 17 della citata legge), e può essere resa anche in via di ratifica dell'iniziativa d'urgenza del predetto legale rappresentante, purché la relativa delibera, munita del visto del comitato regionale di controllo, venga ritualmente prodotta prima della decisione del ricorso medesimo. (V 408/80, mass n 403784).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 14/12/1978 num. 28 art. 14, Legge Reg. Calabria 14/12/1978 num. 28 art. 16, Legge Reg. Calabria 14/12/1978 num. 28 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)