Sez. 1, Sentenza n. 380 del 11/03/1969 Ud. (dep. 26/08/1969) Rv. 112471 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - OLII -MINERALI - OMESSA DENUNZIA ALL'UTIF - MULTA PROPORZIONALE -COMMISURAZIONE ALLA QUANTITA DEL PRODOTTO TROVATO NEL DEPOSITO -RIFERIMENTO ANCHE AL PRODOTTO GIA CONSUMATO.*
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - OLII -MINERALI - OMESSA DENUNZIA ALL'UTIF - MULTA PROPORZIONALE -COMMISURAZIONE ALLA QUANTITA DEL PRODOTTO TROVATO NEL DEPOSITO -RIFERIMENTO ANCHE AL PRODOTTO GIA CONSUMATO.*
Ai fini dell'applicabilita della multa proporzionale prevista dallo art 13 comma primo DL 2 luglio 1957, n 474, e irrilevante che una parte del prodotto precedentemente consumato non sia stata rinvenuta in deposito al momento dell'accertamento del reato. Trattandosi di reato permanente, l'espressione 'prodotti trovati nel depositò usata nella citata norma significa che la multa deve essere commisurata alla accertata disponibilita di oli minerali da parte del detentore avuta in passato o presente quando si effettua l'accertamento.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)