Sez. 1, Sentenza n. 2988 del 27/07/1976 (Rv. 381759 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - PARTE VITTORIOSA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - SOCCOMBENZA SU QUESTIONE PREGIUDIZIALE O PRELIMINARE - LIMITI - QUESTIONI ASSORBITE O NON ESAMINATE - MODIFICA DELLA MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - PARTE VITTORIOSA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - SOCCOMBENZA SU QUESTIONE PREGIUDIZIALE O PRELIMINARE - LIMITI - QUESTIONI ASSORBITE O NON ESAMINATE - MODIFICA DELLA MOTIVAZIONE.*
Il ricorso incidentale condizionato puo essere proposto soltanto dalla parte vittoriosa in via pratica, la quale sia rimasta soccombente su di una questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lei sfavorevole dal giudice di appello. Ne consegue che questo ricorso, che tende, al pari di ogni altro mezzo d'impugnazione, alla Cassazione della sentenza, non e proponibile in ordine a questioni ritenute assorbite o, comunque, non esaminate dal giudice del merito ovvero al fine di ottenere la sola modifica della motivazione della pronunzia impugnata. (V 3450/75, mass n 377618).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)